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[1]La commisurazione delle cauzioni al reddito di ricchezza mobile deve essere effettuata in base all'ultimo accertamento del competente Ufficio distrettuale delle imposte.
[2]Per gli esercizi misti di produzione e vendita dovra' essere presa in considerazione solo la parte di reddito relativa all'attivita' di vendita.
[3]Le cauzioni relative a nuovi esercizi saranno sempre costituite per l'importo di lire 500 salvo conguaglio col reddito di ricchezza mobile dopo il primo accertamento del reddito stesso.
Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
