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La Confederazione fascista, dei commercianti e' incaricata di determinare in via provvisoria l'importo globale di ciascuna cauzione sulla base dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte per i redditi di ricchezza mobile e di determinare altresi' per differenza l'importo del supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante.

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art5 · fonte del testo