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La Confederazione fascista, dei commercianti e' incaricata di determinare in via provvisoria l'importo globale di ciascuna cauzione sulla base dei risultati degli ultimi accertamenti effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte per i redditi di ricchezza mobile e di determinare altresi' per differenza l'importo del supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante.
Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009
