Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200 convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Confederazione fascista dei commercianti versera' in unica soluzione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Cassa depositi e prestiti e per essa alla Tesoreria centrale per la provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia tesoreria presso la Banca d'Italia, per le altre provincie, titoli di rendita 5 per cento per un importo pari alla somma corrispondente al supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante, e provvedera' al ritiro delle relative polizze o dichiarazioni provvisorie.
tolto: I depositi supplementari di cui sopra debbono essere iscritti in proprieta' dei singoli depositanti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art6 · fonte del testo