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[1]La Confederazione fascista dei commercianti versera' in unica soluzione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Cassa depositi e prestiti e per essa alla Tesoreria centrale per la provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia tesoreria presso la Banca d'Italia, per le altre provincie, titoli di rendita 5 per cento per un importo pari alla somma corrispondente al supplemento di cauzione dovuto da ciascun depositante, e provvedera' al ritiro delle relative polizze o dichiarazioni provvisorie.

[2]I depositi supplementari di cui sopra debbono essere iscritti in proprieta' dei singoli depositanti.

Testo in vigore dal 25 giugno 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1943-05-06;506~art6 · fonte del testo