Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La misura dell'indennita' di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, e' elevata ad un massimo di lire 200.000 annue. L'indennita' di cui sopra e' elevata a lire 300 mila per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile. La predetta indennita', nel caso di farmacie non di nuova istituzione, puo' essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1107~art1 · fonte del testo