Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: La indennita' di residenza e' determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il sindaco del Comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota sino al massimo di due terzi da parte dell'Alto Commissariato igiene e sanita'. L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1107~art2 · fonte del testo