Riforma del sistema previdenziale forense
Art. 1 — Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
- a)di vecchiaia;
- b)di anzianita';
- c)di inabilita' e invalidita';
- d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Testo vigente dal 27 settembre 1980
