La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:

  • a)di vecchiaia;
  • b)di anzianita';
  • c)di inabilita' e invalidita';
  • d)ai superstiti, di reversibilita' o indirette. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).

Testo vigente dal 27 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576~art1 · fonte su Normattiva