Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i, provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego. La medesima esenzione si applica altresi' agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Testo vigente dal 3 gennaio 1970

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 175/1972

    Questione inammissibile
    12 dicembre 1972

    dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori), sollevata dal pretore di Marigliano, in riferimento all'art. 3 Costituzione, con ordinanza del 23 febbraio 1970. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo…

    Art. 3 cost. · Art. 17 Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art17 · fonte su Normattiva