Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i, provvedimenti relativi a controversie individuali di lavoro o a rapporti di pubblico impiego. La medesima esenzione si applica altresi' agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Testo vigente dal 3 gennaio 1970
