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Il primo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che ha sostituito l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' cosi' modificato: "In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al 60 per cento, l'avvocato e il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', purche' non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni".

Testo in vigore dal 3 gennaio 1970 al 14 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art4 · fonte del testo