L'assegno per cumulo di infermita' si aggiunge a quello di superinvalidita', sempre che si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'. Al mutilato o invalido e' dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Testo vigente dal 7 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art4 · fonte su Normattiva