Le nuove maggiori misure degli assegni di indennita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1 gennaio 1984. Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 7 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-02;111~art10 · fonte su Normattiva