Art. 9 — Esonero dal servizio militare
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L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore. Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore. I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.
Testo in vigore dal 7 maggio 1984 al 7 settembre 1991
