Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
- Art. 1 — Classificazione delle infermità
- Art. 2 — Assegno di superinvalidità dal 1 gennaio 1979
- Art. 3 — Indennità di assistenza e di accompagnamento dal 1 gennaio 1979
- Art. 4 — Pensione, assegno o indennità
- Art. 5 — Norme generali sull'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
- Art. 6 — Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
- Art. 7 — Grandi invalidi per servizio
- Art. 8 — Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1 gennaio 1979
- Art. 9 — Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni, di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di servizio, dal 1 gennaio 1979
- Art. 10 — Criteri per la valutazione complessiva nei casi di coesistenza di più di due infermità
- Art. 11 — Perdita totale o parziale dell'organo superstite
- Art. 12 — Assegno di incollocabilità
- Art. 13 — Aumenti di integrazione per gli invalidi di prima categoria dal 1 gennaio 1979
- Art. 14 — Aggravamento dell'invalidità per servizio
- Art. 15 — Pensione o assegno privilegiato tabellare dal 1 gennaio 1979
- Art. 16 — Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici privilegiati ordinari
- Art. 17 — Ricovero degli invalidi per infermità mentale in istituti ospedalieri con spese a carico dello Stato
- Art. 18 — Assegni soppressi dal 1 gennaio 1979
- Art. 19 — Destinatari della legge
- Art. 20 — Entrata in vigore
- Art. 21 — Salvaguardia dei diritti acquisiti
- Art. 22 — Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori. Decorrenza degli effetti della revisione
- Art. 23 — Abrogazione di disposizioni contrarie
- Art. 24 — Oneri di bilancio e copertura finanziaria