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[1]L'art. 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e l'articolo 5 della legge 11 aprile 1953, n. 263, sono cosi' modificati: "Agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompapagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nella seguente misura:

[2]Lettera A............................. L. 40.000 " A-bis......................... " 35.000 " B............................. " 31.000 " C............................. " 22.000 " D............................. " 20.000 " E............................. " 15.000 " F............................. " 15.000 " G............................. " 12.000

[3]Le dette indennita' sono ridotte come segue per i i grandi invalidi residenti in Comuni inferiori ai 100 mila abitanti:

[4]Lettera A............................. L. 37.000 " A-bis......................... " 32.000 " B............................. " 28.000 " C............................. " 19.000 " D............................. " 17.000 " E............................. " 12.000 " F............................. " 12.000 " G............................. " 9.000

[5]E' data facolta' al grande invalido della scelta tra l'accompagnatore militare e la indennita' di accompagnamento. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali o in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta all'Istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti. L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri in Istituti rieducativi od assistenziali all'ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente. L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda".

Testo in vigore dal 1 agosto 1957 al 21 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art5 · fonte del testo