[1]Gli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, sono complessivamente stabiliti nelle seguenti misure che assorbono le aggiunte annue di cui all'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e della legge 16 aprile 1954, n. 147:

[2]Lettera A............................. annue L. 648.000 " A-bis............................ " " 552.000 " B................................ " " 451.400 " C................................ " " 220.900 Lettera D............................. annue L. 216.000 " E................................ " " 200.600 " F................................ " " 180.100 " G................................ " " 167.400

Testo vigente dal 1 agosto 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-07-26;616~art4 · fonte del testo