Il beneficio dipendente dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge e' concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Qualora la domanda sia presentata oltre un anno dalla data di insorgenza del diritto, il beneficio avra' decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa. Gli altri benefici dipendenti dalla applicazione della presente legge sono concessi d'ufficio.

Testo vigente dal 9 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;12~art8 · fonte su Normattiva