I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1 luglio 1977. I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S, T ed L allegate alla presente legge sono corrisposti per il 50 per cento a decorrere dal 1 luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1 luglio 1978. Le nuove misure dell'indennita' integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'articolo 11. La provvidenza prevista dall'articolo 8 e' attribuita alle decorrenze e con le modalita' stabilite dall'articolo stesso. Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1 luglio 1977. Se la domanda e' presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art14 · fonte su Normattiva