[1]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, nonche' con una aliquota del maggior gettito dipendente dalle modifiche in materia di imposta generale sull'entrata. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 25 gennaio 1962

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - TAVIANI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 9 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;12~art9 · fonte su Normattiva