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Nei procedimenti avanti gli arbitri il provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 825 del Codice di procedura civile e' soggetto ad imposta speciale di bollo di lire 5.000 se il valore della causa e' di competenza del pretore e di lire 20.000 se il valore della causa e' di competenza del tribunale. L'imposta e' riscossa, in modo virtuale all'atto della registrazione del decreto.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
