Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 245 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Sono soggetti alla tassa del 10 per mille, da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori, gli atti relativi:
tolto: a) alla costituzione di ipoteca convenzionale su autoveicoli, a garanzia di crediti che abbiano gia' scontato l'imposta di registro;
tolto: b) alla costituzione della ipoteca legale su autoveicoli prevista dal 1° e 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, quando e' contestuale alla vendita dell'autoveicolo stesso. In tal caso non e' dovuta l'imposta di registro sulla sovvenzione del prezzo;
tolto: c) alla costituzione di ipoteca convenzionale a garanzia di cambiali regolarmente bollate e trascritte nell'atto. Sono soggetti alla tassa dell'1,50 per cento, da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori:
tolto: 1) gli atti di cui alla lettera a), quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca e' costituita non abbia gia' scontato l'imposta di registro;
tolto: 2) gli atti di cessione del credito garantito da ipoteca sull'autoveicolo;
tolto: 3) gli atti di surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;
tolto: 4) gli atti di costituzione in pegno del credito garantito;
tolto: 5) gli atti di sostituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione del credito. Nel caso di trasferimento di autoveicoli con la costituzione dell'ipoteca di cui al primo comma, lettera b), e' dovuta unicamente l'imposta maggiore fra quella stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e quella prevista dal presente articolo".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1961-11-18;1296~art8 · fonte del testo