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L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Sono soggetti alla tassa del 10 per mille, da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori, gli atti relativi:
- a)alla costituzione di ipoteca convenzionale su autoveicoli, a garanzia di crediti che abbiano gia' scontato l'imposta di registro;
- b)alla costituzione della ipoteca legale su autoveicoli prevista dal 1° e 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, quando e' contestuale alla vendita dell'autoveicolo stesso. In tal caso non e' dovuta l'imposta di registro sulla sovvenzione del prezzo;
- c)alla costituzione di ipoteca convenzionale a garanzia di cambiali regolarmente bollate e trascritte nell'atto. Sono soggetti alla tassa dell'1,50 per cento, da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori:
- 1)gli atti di cui alla lettera a), quando il credito a garanzia del quale l'ipoteca e' costituita non abbia gia' scontato l'imposta di registro;
- 2)gli atti di cessione del credito garantito da ipoteca sull'autoveicolo;
- 3)gli atti di surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;
- 4)gli atti di costituzione in pegno del credito garantito;
- 5)gli atti di sostituzione di un debitore ad un altro con o senza novazione del credito. Nel caso di trasferimento di autoveicoli con la costituzione dell'ipoteca di cui al primo comma, lettera b), e' dovuta unicamente l'imposta maggiore fra quella stabilita dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e quella prevista dal presente articolo".
Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
