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L'indennita' di malaria, prevista a favore degli ufficiali e guardiani idraulici dagli articoli 90 e 95, terzo comma, del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e' fissata nella misura giornaliera di lire 24.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330~art2 · fonte del testo