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L'indennita' di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 3 del decreto Ministeriale 8 agosto 1925, e' aumentata come segue: dal 13° al 12° grado a lire 180 giornaliere; dall'11° al 10° grado a lire 216 giornaliere; dal 9° grado a lire 315 giornaliere. L'indennita' di sorveglianza ai lavori, prevista, a favore degli incaricati e capi incaricati stabili, dall'art. 1 del decreto Ministeriale 26 maggio 1926, e' fissata nella misura giornaliera variabile da lire 168 a lire 213.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 25 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330~art4 · fonte del testo