Per le pensioni relative ad agenti che, gia' iscritti al Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o ai preesistenti istituti da cui questo e' derivato, passarono, continuando ad essere iscritti al Fondo pensioni, al servizio di altre Amministrazioni non di Stato e furono esonerati da queste, la nuova pensione si liquida in relazione al periodo di servizio prestato antecedentemente al predetto passaggio considerando l'agente come se fosse stato allora esonerato per inabilita' fisica. La differenza fra tale pensione e quella ora in godimento in relazione al suddetto periodo e' concessa come aumento sulla pensione attuale.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art16 · fonte del testo