Nei casi in cui sorgano dubbi circa l'assimilazione dei gradi, classi e posizioni di stipendio e degli altri assegni pensionabili, le Amministrazioni liquidatrici provvederanno, su conforme parere di un "Comitato per la perequazione delle pensioni", in base ai principi stabiliti dalla presente legge. Il Comitato e' composto da un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e da sei membri effettivi, dei quali due magistrati della stessa Corte, di grado non inferiore al 5°, due funzionari del Ministero del tesoro e due rappresentanti delle Associazioni sindacali interessate. I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione, rispettivamente del Presidente della Corte dei conti, del Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con le stesse forme sono altresi' nominati sei membri supplenti per il caso di assenza o di impedimento di quelli effettivi. Il Comitato potra' sentire, nei singoli casi, un rappresentante dell'Amministrazione interessata.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art17 · fonte del testo