In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.
Testo vigente dal 20 maggio 1949
