In tutti i casi in cui le disposizioni in vigore stabiliscono la liquidazione delle pensioni ordinarie sulla base della media degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni utili a pensione percepiti nell'ultimo triennio o in un minor periodo di servizio, la liquidazione medesima si effettua sulla base dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione ed altri eventuali assegni utili a pensione integralmente percepiti.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art2 · fonte del testo