Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1 novembre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti.

Testo vigente dal 20 maggio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art8 · fonte del testo