L'assegno suppletivo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita'. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 maggio 1951, n. 306

2

La L. 4 maggio 1951, n. 306 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue."

Testo vigente dal 1 luglio 1951

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1949 al 1 luglio 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 maggio 1951, n. 306

    La L. 4 maggio 1951, n. 306 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;221~art5 · fonte del testo