L'assegno suppletivo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e' elevato da lire 30.000 a lire 90.000 annue ed dovuto - a modifica di quanto disposto dall'art. 1 del citato decreto n. 810 - ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari di prima categoria sprovvisti di assegno di superinvalidita'. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 maggio 1951, n. 306
2La L. 4 maggio 1951, n. 306 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'assegno suppletivo di cui all'art. 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' elevato da L. 90.000 a lire 150.000 annue."
Testo vigente dal 1 luglio 1951
