Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra

Art. 8 — Indennità di accompagnamento aggiuntiva per gli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta, accompagnata dalla perdita dei due arti superiori o inferiori

Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecita' bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidita' contemplata nei numeri 1) e 2) della lettera A-bis della tabella E annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci, per far fronte alle particolari necessita' di assistenza e' corrisposta una speciale indennita' di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 6 di detto decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981, come risulta sostituito dall'articolo 3 della presente legge, con decorrenza 1 gennaio 1985. Tale speciale indennita' e' cumulabile con l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relativa integrazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e usufruisce dell'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della presente legge. All'onere derivante dall'indennita' aggiuntiva di cui al comma 1, valutato in lire 2.000.000.000 annui, si provvede con imputazione a carico dello stanziamento ordinario del capitolo 6171 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art8 · fonte su Normattiva