A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ((...)), ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436
4con decorrenza dal 1 gennaio 1987
Il D.L. 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1987, n. 436 (in G.U. 28/10/1987, n.252), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che: "Con effetto dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la gratifica prevista dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, modificato dall'articolo 145 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in relazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607".
Testo vigente dal 30 agosto 1987
