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A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione, ha applicazione l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.
Testo in vigore dal 11 giugno 1977 al 13 luglio 1980
