L'indennita' oraria di servizio notturno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, modificato con legge 18 novembre 1975, n. 613, spettante alle vigilatrici penitenziarie ed alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' stabilita in L. 350. Al personale di cui al precedente comma compete, per il lavoro prestato nei turni domenicali e festivi, la maggiorazione del 50 per cento della paga giornaliera. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 agosto 1978, n. 505
2La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 5) che: "L'indennita' oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, spettante alle vigilatrici penitenziarie e alle altre categorie di operai degli istituti di prevenzione e di pena, adibiti ai servizi notturni di vigilanza, custodia e assistenza ai detenuti, internati e minori disadattati, e' aumentata a L. 700".
Testo vigente dal 19 settembre 1978
