[1]Le misure dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede previste dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, sono sostituite dalle seguenti:

[2]| Personale | Personale | fruente | non fruente | di aggiunta | di aggiunta | di famiglia | di famiglia - - Maresciallo maggiore, maresciallo capo, | | maresciallo di alloggio e gradi cor- | | rispondenti............. | L. 8.000 | L. 5.000 Brigadiere e vicebrigadiere...... | " 6.400 | " 4.000 Appuntato, carabiniere e gradi corris- | | pondenti, allievo carabiniere e gradi | | corrispondenti............ | " 5.000 | " 3.200

[3]L'indennita' di cui al precedente comma non spetta per i servizi di durata inferiore a sei ore ed e' ridotta del 30 per cento quando il servizio non comporta pernottamento fuori sede. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 505

2

con decorrenza dal 1 aprile 1978

La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".

Testo vigente dal 19 settembre 1978

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