[1]La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente:

[2]TABELLA Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori........ L. 4.000 Ufficiali inferiori................... " 3.500 Marescialli....................... " 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti.... " 2.500 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti........... " 2.000

[3]Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni. 2 5 7 8

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 505

2

con decorrenza dal 1 aprile 1978

La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1° aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

5

con decorrenza dal 1 novembre 1995

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con gli art. 9, comma 3 e 42, comma 2) che: "A decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art. 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno".

D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

7

con decorrenza dal 1 gennaio 1999

Il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 ha disposto (con gli art. 11, comma 2 e 50, comma 3) che a decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate dagli art. 9, comma 3 e 42, comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000 lorde per ogni turno.

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140

8

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con gli art. 7, comma 2 e 19, comma 2) che a decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui al presente articolo, come da ultimo rideterminate, dagli art. 11, comma 2 e 50, comma 3 del D.P.R. 16 marzo 1999, N. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

Testo vigente dal 6 maggio 2001

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