Il primo comma dell'articolo 1784 del codice civile e' sostituito dal seguente: "L'albergatore risponde della sottrazione, della perdita o del deterioramento delle cose portate dai clienti in albergo ed a lui non consegnate, fino ad un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell'alloggio giornaliero in albergo".

Testo vigente dal 24 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-15;35~artunico · fonte su Normattiva