Ogni Parte Contraente ha la facolta': (a) di fissare, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, il limite di responsabilita' dell'albergatore all'equivalente di 100 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; (b) di limitare per ogni oggetto, in deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 1 dell'allegato, la responsabilita' dell'albergatore ad una somma non inferiore all'equivalente di 1.500 franchi oro o, in caso di applicazione del paragrafo precedente, a 50 volte almeno il prezzo giornaliero della locazione dell'alloggio; (c) di non applicare le norme di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1 dell'allegato che per quanto riguarda gli oggetti che si trovano in albergo; (d) di permettere agli albergatori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 6 dell'allegato, di ridurre, nei casi previsti al paragrafo 1 (a) dell'articolo 2 e dell'articolo 4 dell'allegato, salvo in caso di dolo o di colpa ad esso equivalente, la propria responsabilita' con un accordo speciale concluso con il cliente e da lui firmato, che non conterra' alcuna altra clausola; la responsabilita' dell'albergatore non potra' tuttavia venir ridotta ad un ammontare inferiore a quello previsto dalle disposizioni adottate in applicazione della Convenzione; (e) di applicare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 7 dell'allegato, le norme in esso contenute concernenti i veicoli, gli oggetti che ne formano il carico lasciati su di essi nonche' gli animali vivi, o di regolare in ogni altro modo la responsabilita' dell'albergatore a tale riguardo.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~convenzione-art2 · fonte su Normattiva