[1]ALLEGATO

[3]1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo dal cliente che vi si reca e dispone quivi di un alloggio. 2. Sono considerate come portate in albergo: (a) le cose che vi si trovano durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone di un alloggio; (b) le cose di cui l'albergatore o una persona di cui egli sia responsabile assuma la sorveglianza, fuori dell'albergo, durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio; (c) le cose di cui l'albergatore o una persona della quale egli sia responsabile assuma la sorveglianza, sia in albergo, che fuori di esso, nel corso di un periodo di una ragionevole durata, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone di un alloggio. 3. La responsabilita' di cui al presente articolo e' limitata all'equivalente di 3.000 franchi oro. 4. Il franco oro indicato nel precedente paragrafo si riferisce ad una unita' costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di oro fino.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-10;316~allegato-art1 · fonte su Normattiva