[1]della Convenzione rese inoperanti
[2]Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1976:
- a)il paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b)gli articoli da 22 a 26 incluso;
- c)il paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d)gli articoli da 29 a 31 incluso.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
