[1]della Convenzione rese inoperanti

[2]Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1976:

  • a)il paragrafo 4 dell'articolo 19;
  • b)gli articoli da 22 a 26 incluso;
  • c)il paragrafo 1 dell'articolo 27;
  • d)gli articoli da 29 a 31 incluso.

Testo vigente dal 3 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;312~protocollo-art2 · fonte su Normattiva