[1]Articolo VII Adesione

[2]1. Ogni parte contraente di cui all'articolo V del presente protocollo puo' aderire al medesimo, sempreche' ciascuna di esse aderisca anche al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e sempreche', nel caso delle parti di cui al paragrafo 2 dell'articolo V, il loro contributo sia almeno uguale a quello sottoscritto nella convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione previsti nel presente paragrafo saranno depositati non oltre il 22 giugno 1979, restando tuttavia inteso che il comitato dell'aiuto alimentare puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato il proprio strumento entro tale data. 2. Il comitato dell'aiuto alimentare puo' approvare l'adesione al presente protocollo, in quanto donatore, del governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, alle condizioni che il comitato giudichera' adeguate, sempreche' detto Governo aderisca pure, nello stesso tempo, al protocollo del 1979 relativo alla quinta proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971, qualora non ne sia gia' parte contraente. 3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;305~protocollo-artvii · fonte su Normattiva