[1]ARTICOLO IX. (Entrata in vigore)

[2]1. Il presente protocollo entrera' in vigore il 1 luglio 1983 se, entro il 30 giugno 1983, i governi di cui all'articolo III, paragrafo 3, della convenzione avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria, sempreche' sia in vigore il protocollo del 1983 recante nuova proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova convenzione sul commercio del grano che la sostituisca. 2. Se il presente protocollo non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o le dichiarazioni di applicazione provvisoria potranno decidere all'unanimita' che esso entrera' in vigore tra di loro, sempreche' sia in vigore il protocollo del 1983 recante nuova proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 o una nuova convenzione sul commercio del grano che la sostituisca, ovvero potranno adottare qualsiasi altra misura che a loro parere la situazione richieda.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-artix · fonte su Normattiva