[1]della convenzione inoperanti
[2]Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a partire dal 1 luglio 1979:
- a)il paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b)gli articoli da 22 a 26 incluso;
- c)il paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d)gli articoli da 29 a 31 incluso.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
