Le seguenti disposizioni della convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1983:

  • a)paragrafo 4 dell'articolo 19,
  • b)articoli da 22 a 26 incluso,
  • c)paragrafo 1 dell'articolo 27, d) articoli da 29 a 31 incluso.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-art2 · fonte su Normattiva