Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a decorrere dal 1 luglio 1981:

  • a)paragrafo 4 dell'articolo 19;
  • b)articoli da 22 a 26 incluso;
  • c)paragrafo 1 dell'articolo 27;
  • d)articoli da 29 a 31 incluso.

Testo vigente dal 13 dicembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-12-03;912~protocollo-art2 · fonte su Normattiva