Adesione al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano ed al protocollo per l'ulteriore proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, aperti alla firma a Washington il 25 marzo 1975, e loro esecuzione
Art. 2 (Protocollo) — Disposizioni della Convenzione rese inoperanti
Le seguenti disposizioni delle Convenzioni sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1975:
- a)il paragrafo 4 dell'articolo 19;
- b)gli articoli 22 a 26 incluso;
- c)il paragrafo 1 dell'articolo 27;
- d)gli articoli 29 a 31 incluso.
Testo vigente dal 16 gennaio 1978
