[1]finanziarie
[2]La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del suddetto proto collo viene fissata dal Consiglio in base al numero dei voti che gli saranno attribuiti ed al periodo restante della campagna agricola in corso; tuttavia le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per la campagna agricola in corso non sono modificate.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
