La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del medesimo viene fissata dal Consiglio in funzione del numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo restante della campagna agricola in corso; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per la campagna agricola in corso non sono modificate.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-art4 · fonte su Normattiva