La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformita' delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 del suddetto Protocollo, viene, fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo rimasto dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli, altri membri importatori sotto il titolo dell'anno agricolo in corso non vengono modificate

Testo vigente dal 13 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741~protocollo-art4 · fonte su Normattiva