Art. 4 (Protocollo) — Disposizioni finanziarie
La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformita' alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 del suddetto Protocollo viene fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo residuo dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori sotto il titolo dell'anno agricolo in corso non vengono modificate.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
