1. Il presente protocollo sara' aperto:

  • a)fino al 22 giugno 1979 all'adesione del governo di ogni membro elencato a tale data negli allegati A o B della convenzione, restando tuttavia inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che, entro tale data, non abbia depositato il proprio strumento di adesione;
  • b)dopo il 22 giugno 1979 all'adesione del governo di qualsiasi membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica alle condizioni che il Consiglio giudichera' opportune, a maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della convenzione e del presente protocollo, di membri elencati negli allegati A o B della convenzione, ogni membro il cui governo abbia aderito alla convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio, ovvero al presente protocollo conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sara' ritenuto indicato nell'allegato relativo.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;305~protocollo-art7 · fonte su Normattiva