1. Il presente protocollo sara' aperto:

  • a)fino al 30 giugno 1983 all'adesione del governo di ogni membro elencato a tale data negli allegati A o B della convenzione, restando tuttavia inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni governo che non abbia depositato il proprio strumento di adesione entro tale data;
  • b)dopo il 30 giugno 1983 all'adesione del governo di ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, alle condizioni che il Consiglio riterra' opportune, a maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il governo degli Stati Uniti d'America. 3. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della convenzione e del presente protocollo, dei membri elencati negli allegati A o B della convenzione, ogni membro il cui governo abbia aderito alla convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio ovvero al presente protocollo conformemente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo sara' ritenuto indicato nell'allegato relativo.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-24;763~protocollo-art7 · fonte su Normattiva